SANATORIA PER GLI IMMOBILI ACQUISTATI ALL'ASTA

Scopriamo cosa fare in caso di abuso edilizio trovato in un immobile acquistato all'asta.

Inserita il 13/04/2022


La segnalazione dell’abuso edilizio durante l’acquisto dell’immobile all’asta è un fattore fondamentale in quanto, i partecipatori all'asta devono conoscere ogni dettaglio degli immobili, e inoltre perché ad esso deve succedere la redazione di una sanatoria.
Tutto inizia con la pratica di una perizia ad opera di un consulente tecnico di fiducia (ingegnere, geometra, architetto) che ha il compito di indicare la presenza di eventuali abusi edilizi, se essi si possono sanare e a quanto ammonta. Tutte queste informazioni devono essere riportate nel bando di vendita, con lo scopo di costruire tutta la situazione urbanistica dell’immobile in vendita.

L'abuso edilizio è una conseguenza che ha portato alla costruzione di un immobile senza avere in possesso il documento di permesso a costruire o quello d'inizio dei lavori. Questo può portare a delle sanzioni pecuniarie o no e più o meno gravi in quanto non si stanno rispettando le norme del testo unico in materia di costruzione edilizia.



In seguito all’acquisto all’asta e all’attuazione della sanatoria per abusi edilizi, l’acquirente dell’immobile deve portare a termine la domanda della sanabilità entro centoventi giorni circa dal momento dell’aggiudicazione dello stesso. La presentazione di questo documento avviene presso un ufficio tecnico di fiducia, il quale tiene conto di redigere, assieme all’ufficio del comune dove si trova l'immobile soggetto a sanatoria.

Se in seguito all’acquisto all’asta la sanatoria per abusi edilizi non è attuabile, il soggetto è costretto a vendere forzatamente l’immobile. In altre parole, colui che ha vinto il bando di gara per l’aggiudicazione di un immobile è obbligato a ripristinare "lo stato dei luoghi".



L’aggiudicatario è obbligato a presentare la richiesta di sanatoria nei seguenti casi:
1) per gli immobili costruiti senza licenza edilizia;
2) per gli immobili costruiti in difformità della stessa;
3) in presenza di autorizzazione annullata, decaduta, divenuta inefficace,
ovvero per la quale sia pendente un procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa in presenza di aree sottoposte a vincolo.
In questo caso la concessione può essere rilasciata solo con l’autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.


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