RIFORMA CATASTO: NUOVE REGOLE ENTRO IL 2026

Tutte le novità sulla famosa riforma del catasto!

Inserita il 09/05/2022


La strada della riforma del catasto immobiliare prevede i “principi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati”.

La revisione prevede due fasi, la prima intende modificare e modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo di terreni e fabbricati, mentre la seconda fase prevede, a partire dal 1° gennaio 2026, una serie di meccanismi per adeguare automaticamente i valori patrimoniali e delle rendite dei fabbricati in base alle variazioni del mercato.

Si prevede, infatti, l’introduzione di nuovi criteri per la classificazione degli immobili.
Questi criteri serviranno ad attribuire a ogni unità immobiliare, oltre alla rendita catastale, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base ai valori di mercato. Questi valori dovranno poter essere modificati in base ai cambiamenti nelle condizioni di mercato.

L’ articolo 6 delega l’esecutivo a prevedere strumenti, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione ed eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:
- gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;
- i terreni edificabili accatastati come agricoli;
- gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito.


Il Governo è stato inoltre delegato a prevedere, tramite decreti legislativi, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i quattro principi e criteri direttivi:
1. prevedere che le informazioni rilevate non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;
2. attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;
3. prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
4. prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.


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