L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento fondamentale nella compravendita di un immobile perché informa il futuro acquirente sulle prestazioni energetiche dell’edificio, indicando la classe energetica, i consumi stimati e alcuni suggerimenti per migliorarne l’efficienza. Il suo scopo è consentire a chi acquista di conoscere non solo il valore dell’immobile, ma anche i costi prevedibili per il riscaldamento, il raffrescamento e la gestione energetica.
L’obbligo di dotare l’immobile dell’APE deriva dal D.Lgs. n. 192/2005, che ha recepito la normativa europea in materia di rendimento energetico degli edifici. In particolare, l’art. 6 stabilisce che, nei trasferimenti a titolo oneroso, il venditore deve mettere a disposizione dell’acquirente un Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità e consegnarlo al momento della stipula dell’atto di compravendita.
L’APE deve essere predisposta da un tecnico abilitato e indipendente e ha una validità massima di dieci anni, a condizione che siano rispettati gli obblighi di manutenzione degli impianti termici previsti dalla normativa. Se nel frattempo vengono eseguiti interventi che modificano le prestazioni energetiche dell’edificio, come la sostituzione della caldaia, l’installazione di un cappotto termico o nuovi serramenti, l’attestato deve essere aggiornato.
Ma cosa succede se l’APE manca? È importante chiarire che la sua assenza non comporta la nullità della compravendita, tuttavia, il venditore che non adempie agli obblighi di consegna può essere soggetto alle sanzioni amministrative previste dall’art. 15 del D.Lgs. n. 192/2005. Inoltre, la mancata consegna dell’attestato può creare contestazioni tra le parti e rallentare la conclusione della trattativa, soprattutto se l’acquirente scopre solo successivamente che l’immobile presenta prestazioni energetiche inferiori a quelle che si aspettava.