Inserita il 06/07/2006
Come molti sanno il giorno 30 Giugno è scaduto il termine ultimo previsto per il versamento della
prima rata riguardante il pagamento dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Per questo motivo,
qui di seguito, abbiamo voluto approfondire gli aspetti più rilevanti su tale argomento.
Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli.
Soggetti passivi: sono i proprietari di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi, superficie, sugli stessi. Per gli immobili concessi in locazione è il locatario. Nel
caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario.
Soggetto attivo: l’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili la cui
superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
Base imponibile:
La base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili secondo le seguenti regole:
Fabbricati:
Per gli immobili (terreni o fabbricati) regolarmente iscritti in catasto il valore è costituito da quello
che risulta applicando alla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, come
determinata dall’Agenzia del Territorio competente, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
- 100 - per gli immobili appartenenti al gruppo A , B e C con l’esclusione delle
categorie A/10 e C/1;
- 50 - per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 (uffici) ed al gruppo D
(alberghi, opifici, ecc.);
- 34 - per gli immobili appartenenti alla categoria C/1 (negozi e botteghe);
Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore della rendita catastale,
determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste
per le abitazioni della zona censurata nella quale è sito il fabbricato;
Per i fabbricati diversi da quelli indicati al punto precedente, non iscritti in catasto, è necessario
far riferimento alla rendita catastale proposta secondo la procedura DOC-FA;
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e
contabilizzati distintamente, il valore è calcolato direttamente partendo dal costo risultante dalle scritture
contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti.
Aree fabbricabili:
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità,
alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. Il Comune può determinare dei valori minimi al metro quadro ai quali i contribuenti
si possono uniformare. Se viene dichiarato un valore superiore o uguale al valore minimo il Comune
non procederà ad alcun accertamento.
Terreni agricoli:
Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 75.
Periodo di imposta:
Il periodo di imposta è stabilito dall’anno solare, e dura quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre del-
L’editoriale Imposta Comunale sugli Immobili
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l’anno in cui si effettua il versamento del tributo. L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota
ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso
si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde
una autonoma obbligazione tributaria.
Aliquote e detrazioni:
Le aliquote e detrazioni vengono determinate annualmente da ogni singolo Comune con una apposita
delibera. Non esiste quindi un’aliquota unica nazionale, ma le aliquote possono variare, talvolta
anche in maniera macroscopica, da Comune a Comune e di anno in anno.
Il Decreto Legislativo 446/1997 nel Titolo III ha istituito per Comuni e Province la possibilità di
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie entro certi limiti:
- la legge nazionale, in assenza di regolamentazione, prevale sempre;
- non sono soggette a regolamentazione l’individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- devono essere rispettate le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
La definizione esatta di tutte le aliquote e le detrazioni, quindi, diventa il risultato della combinazione
tra la legislazione nazionale e la regolamentazione attuata dal singolo Comune.
Calcolo dell’imposta:
Una volta determinata la base imponibile da assoggettare all’ICI, a questa base imponibile vanno
applicate l’aliquota determinata dal Comune e le eventuali detrazioni da sottrarre al risultato del calcolo.
Esempio di applicazione dell’imposta:
Fabbricato di rendita catastale di 342 euro, di categoria A/3 (abitazioni economiche), destinato dal
soggetto passivo ad abitazione principale.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota del 5 per mille. Allo stesso modo ha
deliberato una detrazione di 130,25 euro.
1. 342 * 5% * 100 = 35.910 euro (base imponibile ICI)
2. 35.910 * 5‰ = 179,55 euro (imposta lorda)
3. 179,55 - 130,25 (detrazione) = 49,3 euro (imposta netta)
Per questo Comune lo stesso fabbricato, se usato per scopi diversi dall’abitazione principale, sconta
l’aliquota del 7 per mille. Per i passi dall’1 al 2 il calcolo è lo stesso; cambiano i passi successivi.
1. 342 * 5% * 100 = 35.910 euro (base imponibile ICI)
2. 35.910 * 7‰ = 251,37 euro (imposta lorda)
3. 251,37 - 0 (nessun diritto alla detrazione) = 251,37 euro (imposta netta).
In caso di più proprietari è necessario rapportare l’imposta e la detrazione alla percentuale di possesso.
Ad esempio, due coniugi che possiedono l’abitazione al 50% devono pagare ciascuno la sua
quota.
Versamento dell’imposta:
Il versamento viene effettuato in 2 soluzioni:
- dal 1 al 30 giugno: si versa il 50% dell’imposta dovuta calcolata utilizzando le aliquote e
le detrazioni dell’anno precedente;
- dal 1 al 20 dicembre: si versa il saldo dell’imposta (totale imposta dovuta al netto dell’acconto
versato a giugno) dovuta calcolata utilizzando aliquote e detrazioni dell’anno in corso.
E’ possibile versare il dovuto in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata basandosi sulle
aliquote dell’anno corrente. Alcuni Comuni consentono di effettuare un versamento complessivo alla
scadenza della seconda rata.
Il versamento può essere effettuato su appositi bollettini di conto corrente postale o, se deliberato dal
Comune, tramite il modello F24. In caso di pagamento tramite bollettino, ogni Comune indica il proprio
c/c oppure il c/c di un concessionario della riscossione, che riscuote appunto al posto del Comune
l’imposta.