AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

La legge di Stabilità 2018 prevede una conferma delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Chi decide di acquistare un’abitazione che risulterà prima casa, potrà usufruire di rilevanti agevolazioni fscali.

Inserita il 05/05/2018


La legge di Stabilità 2018 prevede una conferma delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Chi decide di acquistare un’abitazione che risulterà prima casa, cioè la casa in cui si andrà a vivere, potrà usufruire di rilevanti agevolazioni fscali sulle imposte legate alla compravendita quali l’imposta di registro, l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria in caso di mutuo, godendo così di un notevole risparmio sulle tasse che si pagano al momento dell’atto di compravendita.
La differenziazione avviene in relazione al confronto con l’acquisto di una seconda casa. Possiamo schematizzare tutte le possibilità di applicazione della legge con la seguente tabella riassuntiva.



La prima casa acquistata usufruendo del bonus si può vendere entro i 5 anni senza perdere l’agevolazione solo quando:
1. l’acquirente, entro 1 anno dalla vendita della casa acquistata con i benefci dell’agevolazione prima casa, procede con l’acquisto (o riceve in donazione) di un altro immobile, destinato ad essere l’abitazione principale, con gli stessi requisiti della casa precedente.
2. l’acquirente acquista un terreno sul quale dovrà essere costruita, entro 1 anno dalla vendita della casa, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Se il proprietario procede alla vendita dell’immobile prima dei 5 anni e poi non riesce a riacquistare entro l’anno, sarà obbligato a corrispondere le imposte non versate, ma potrà evitare di pagare la sovrattassa prevista presentando un’apposita istanza presso l’Agenzia delle Entrate, con la quale si dichiara di non voler procedere con l’acquisto di una nuova casa e si richiede la riliquidazione dell’imposta.

Per poter utilizzare le agevolazioni prima casa è necessario che sussistano determinati requisiti sia del soggetto che acquista che dell’immobile oggetto dell’acquisto.


REQUISITI SOGGETTIVI:
1. l’acquirente non deve possedere nello stesso Comune, altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;
2. l’acquirente non deve essere titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile nel medesimo comune;
3. l’acquirente non deve essere titolare interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già benefciato delle agevolazioni prima casa.

L’abitazione si deve trovare nel Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, se così non fosse, avrà tempo 18 mesi dall’acquisto per trasferire la propria residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta nell’atto di acquisto, a pena di decadenza.

REQUISITI DELL’IMMOBILE:

L’abitazione deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali:

• A/2 (abitazione di tipo civile)
• A/3 (abitazione di tipo economico)
• A/4 (abitazione di tipo popolare)
• A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
• A/6 (abitazione di tipo rurale)

Le agevolazioni si estendono anche a garage, cantine, o meglio alle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (rimesse e autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte), quando sono considerate pertinenze di un’abitazione sono cioè a sevizio dell’abitazione principale e che questa possa essere acquistata benefciando delle agevolazioni “prima casa”.


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